diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 611 del 05/05/1971 Ud. (dep. 02/02/1972) Rv. 119992 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - MOTIVO D'APPELLO ASSOLUTAMENTE GENERICO, ININFLUENTE E NON SUSCETTIBILE D'ACCOGLIMENTO - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - VIOLAZIONE DELL'ART 475 N 3 COD PROC PEN - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119992-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITA - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - MOTIVO D'APPELLO ASSOLUTAMENTE GENERICO, ININFLUENTE E NON SUSCETTIBILE D'ACCOGLIMENTO - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - VIOLAZIONE DELL'ART 475 N 3 COD PROC PEN - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Non sussiste la violazione dell'art 475 n 3 cod proc pen, qualora il giudice d'appello ometta di prendere in considerazione la doglianza relativa al difetto di motivazione sia contenuta in un motivo d'appello non suscettibile di accoglimento per la sua assoluta genericita e per l'influenza dell'unica ragione prospettata a fondamento della dedotta censura. (nella specie, l'appellante si era limitato a lamentare la ritenuta abitualita nel reato, senza contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di abitualita-presunta dalla legge, in conformita della formale contestazione contenuta nel capo d'imputazione-e prospettando, senza dimostrarla, una circostanza di fatto che non valeva ad escludere la predetta dichiarazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)