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Sez. 2, Sentenza n. 3778 del 06/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 204752 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti | Reato speciale di indebita esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - Condotta fraudolenta - Necessità - Ragioni - Fattispecie relativa ad esenzione non dovuta ottenuta presentando un'autocertificazione veritiera.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204752-01

Reati contro il patrimonio - Delitti

La disposizione di cui all'art. 3 D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8, che punisce "chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria", non costituisce una fattispecie isolata ed indipendente, retta da principi giuridici propri, ma deve essere interpretata alla stregua dei principi generali ai quali si ispira anche l'art. 640 cod. pen. (cui la norma predetta espressamente rinvia "quoad poenam") e che informano un più ampio sistema di norme volte ad impedire le frodi compiute mediante lo svolgimento di attività illecite; ne consegue che la disposizione predetta non può essere applicata a chi si sia limitato a presentare una domanda alla pubblica amministrazione, sia pur chiedendo un beneficio al quale non aveva diritto, senza tuttavia porre in essere alcuna attività fraudolenta. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato "de quo" nel caso di un soggetto il quale, pur non avendone diritto perché titolare di un reddito superiore a quello previsto, aveva comunque ottenuto l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sulla base di una domanda corredata da una veritiera autocertificazione in cui veniva indicato il reddito effettivamente percepito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1989 num. 382 art. 3 CORTE COST., Legge 25/01/1990 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)