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Sez. 3, Sentenza n. 19033 del 26/03/2013 Ud. (dep. 02/05/2013) Rv. 255295 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Fatto di minore gravità - Condotta telematica - Assenza di contatto fisico - Riconoscimento della diminuente - Obbligatorietà - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255295-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. (Fattispecie di esclusione della circostanza relativa a condotta posta in essere da un soggetto che aveva costretto due minori infraquattordicenni ad inviargli telematicamente foto e video che le ritraevano nude e in atteggiamenti osceni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)