Sez. 6, Sentenza n. 8929 del 28/01/2025 Cc. (dep. 04/03/2025) Rv. 287612-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Trattato di estradizione con la Repubblica del Perù - Ritardato invio della domanda di estradizione - Effetti - Nullità della procedura o difetto di interesse alla consegna - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la tardiva trasmissione della richiesta di consegna da parte della Repubblica del Perù, dopo l'esecuzione dell'arresto, non dà luogo a nullità della procedura estradizionale, né denota per sè sola la sopravvenuta mancanza di interesse dello Stato richiedente, posto che il Trattato di estradizione fra Italia e Perù, ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135, non contiene alcuna previsione in tal senso, salva restando la cessazione della misura cautelare al decorso del termine di novanta giorni.
Legge 03/05/2004 num. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)