diritto.io

Riordinamento della previdenza marinara

Testo in vigore al

Sezione II. Personale appartenente al corpo equipaggi militari marittimi

Art. 32 Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi

1. Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo, ai fini delle assicurazioni sociali, del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, previsto dall'articolo 39 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del Corpo equipaggi militari marittimi durante le ferme successive a quella sessennale, sussiste anche durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale e di quella triennale, di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonche' durante il compimento delle rafferme biennali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 447.

Art. 33 La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi

1. La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all'articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.

2. Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, e' pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.

3. Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono abrogati.

Art. 34 Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo

1. La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.

2. Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Capo VIII. Norme speciali

Art. 40 Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato

1. Per il personale salariato immesso nei ruoli degli operai dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 o di altre norme di legge, che ottenga il riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 dei servizi di navigazione compiuti su navi di proprieta' dello Stato o comunque gestite dalla Amministrazione statale, durante i quali il personale medesimo abbia contribuito alla Gestione marittimi ai sensi della presente legge, la Cassa rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi di propria pertinenza.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le contribuzioni versate alla Gestione marittimi, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Cassa non e' tenuta al rimborso dei contributi di cui sopra quando, alla data del decreto di inquadramento nei ruoli, abbia gia' provveduto alla liquidazione della pensione con il compito dei detti contributi.

4. In tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riscatto dei periodi valutabili agli effetti della pensione statale di cui al primo comma, la Cassa versera' all'Amministrazione statale le quote di pensione corrispondenti ai contributi relativi ai periodi di servizio riconosciuti.

Art. 41 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione

1. L'iscritto che, al compimento del 60° anno di eta', se uomo, o del 550, se donna, possa far valere almeno 7 anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, puo' chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria.

2. Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.

3. La media suddetta dovra' essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabellari ai sensi dell'articolo 6. L'aliquota contributiva dovuta e' quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'articolo 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo.

4. Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

5. Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumera' a proprio carico l'intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima.

6. L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria e' tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 7 per la Gestione medesima.

7. In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria e' devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'articolo 20.

8. La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino la esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa l'assicurazione citata.

Art. 42 Riscatto della navigazione per i piloti

1. I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1 giugno 1957 in qualita' di "pratici locali" o di "piloti" nei porti indicati dal citato decreto presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura complessiva prevista dal precedente articolo 7.

3. I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

4. La facolta' di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreche' questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.

7. L'iscritto decade dalla facolta' prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.

Art. 43 Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione

1. I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purche':

  1. a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;

  2. b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 44 Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra

1. I marittimi che, avendo almeno 7 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle societa' concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purche' ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.

2. Analoga facolta' e' concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

3. Il contributo da versare e' stabilito nelle misure previste dall'articolo 7 della presente legge ed e' calcolato sulla media delle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

4. Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.

5. L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi e' ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, e' ridotta a 3/5 del suo importo.

6. Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa.19

Art. 45 Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico

1. I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavorio valutato dalle autorita' marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento e' effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalita' stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione relativa agli allievi ufficiali di macchina.

2. Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.

Capo IX. Norme transitorie e finali

Art. 46 Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964

1. Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1 gennaio 1965 in poi - escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del mese di dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - sono riliquidate, con riferimento alla tabella G. M.

2. n. 1 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente articolo 13, con effetto dalle rispettive decorrenze.

3. La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 52.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'articolo 56.

5. La sostituzione di cui al precedente articolo 20 opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistano i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 47 Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957

1. Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1 giugno 1957, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

2. L'assegno personale corrisposto ai marittimi pensionati gia' imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda - e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie - e' aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49.

3. La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965 purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.

4. Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.

5. L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potra' superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.

6. Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, e' posto a carico della Gestione marittimi ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 56.

7. Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite alla assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Art. 48 Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965

1. A decorrere dal 1 gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

  1. a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

  2. b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

2. A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:

  1. 1) con i supplementi liquidati ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dell'articolo 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validita', al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

  2. 2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

  3. 3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

5. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

1. Le pensioni indirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o anche decorrenza posteriore purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita', costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.

2. L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, e' aumentato del 20 per cento e conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

  1. 1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

  2. 2) con l'importo delle pensioni supplementare e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338:

  3. 3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

5. L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra e' a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.

3. La misura delle pensioni indirette e di riversibilita' a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.

Art. 51 Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione

1. Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attivita' di servizio

1. I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1 luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

2. A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi e' tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e' stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.

Art. 53 Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione

1. I titolari delle pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione, senza il concorso dell'invalidita' prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'eta' di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.

2. Il pensionato e' tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione e' sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.

3. La erogazione della pensione e' ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.

4. Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidita' richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.

Art. 54 Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946

1. I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purche':

  1. 1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;

  2. 2) l'inabilita' al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;

  3. 3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;

  4. 4) non abbiano contratto matrimonio.3

2. La pensione e' liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.

3. La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda e' presentata alla Gestione marittimi e puo' essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

4. La facolta' prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55 Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.

2. Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

3. Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56, salvo le diverse destinazioni della presente legge.

4. Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.

5. Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56.

6. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.

7. A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

8. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Art. 56 Ammortamento del disavanzo

1. Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data in entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967. Le annualita' di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue: Rate di ammortamento (milioni di lire)

  1. 1° anno.................................... 7.020

  2. 2° anno.................................... 6.570

  3. 3° anno.................................... 6.040

  4. 4° anno.................................... 5.300

  5. 5° anno.................................... 4.520

  6. 6° anno.................................... 3.700

  7. 7° anno.................................... 2.860

2. Per gli anni successivi, le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Art. 57 Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio

1. I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dal precedente articolo 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili.

2. Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria.

3. La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi e' effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalita' degli iscritti.

4. Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dall'accreditamento dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma.