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Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 12/11/1981 Ud. (dep. 18/03/1982) Rv. 152835 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - MANCANZA DI COLPA - ONERE DELLA PROVA - INCOMBENZA ALL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152835-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - MANCANZA DI COLPA - ONERE DELLA PROVA - INCOMBENZA ALL'IMPUTATO.*

La prova della Mancanza di colpa nel reato contravvenzionale deve essere data dall'imputato il quale ha anche l'Obbligo di dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. (Conf mass n 144318).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)