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Sez. 5, Sentenza n. 8987 del 12/05/2004 (Rv. 572807 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 29 D.L. n. 429/82 - Presentazione - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572807-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 16 DL n. 429 del 1982, conv. nella L. n. 516 del 1982, costituisce una scelta fiscale lasciata alla discrezionalità dell'interessato ma che, una volta operata, sopravvive allo stesso annullamento degli originari accertamenti e che per espressa previsione normativa (art. 32 l. n. 516 del 1982) è irrevocabile, con la conseguenza che l'unico titolo che legittima l'Amministrazione finanziaria a pretendere il pagamento del tributo e che obbliga il contribuente alla relativa corresponsione, è costituito dalla dichiarazione integrativa e dalle norme che disciplinano la stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)