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Sez. 5 - , Sentenza n. 29506 del 24/12/2020 (Rv. 659989 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Patto di famiglia - Liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda in favore del legittimario non assegnatario - Art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659989-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In tema di trattamento fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile l'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 768 quater, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)