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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30470 del 21/11/2019 (Rv. 656312 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici previdenziali per esposizione all’amianto - Legittimazione ad agire per l’accertamento - Configurabilità - Pensionamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656312-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, il lavoratore è legittimato ad agire per conseguirne il riconoscimento, sia pure ai soli fini dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, anche ove non ancora in pensione, perché, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla l. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, a prescindere dall'intervenuto pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Legge 08/07/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)