Sez. 1, Sentenza n. 5509 del 17/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200637 - 01
Armi - Porto abusivo | Coltello a serramanico - Porto abusivo di arma per cui non è ammessa licenza - Sussistenza.
Armi - Porto abusivo
Poiché, secondo la definizione dell'art. 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli artt. 44 e 45 del relativo regolamento, le armi proprie sono quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra in tale categoria il coltello "a serramanico" (detto anche "a scatto" o "molletta"), in quanto la sua lama - una volta aperta di scatto mediante un congegno a molla - resta fissata nel manico, assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Ne consegue che trattandosi di coltello il cui porto è vietato in modo assoluto, il porto di esso integra il reato di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e non quello previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 30, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)