Sez. L - , Sentenza n. 1553 del 20/01/2017 (Rv. 642523 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Designazione del giudice del rinvio - Immodificabilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
In tema di designazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa, al di fuori dell'ipotesi di errore materiale cui può sopperire il rimedio della correzione, non risiede nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento l'impugnazione delle sentenze della Suprema Corte, eccetto l'ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., la suddetta designazione, quale parte della statuizione della Corte, non è suscettibile di essere messa in discussione, essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)