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Sez. 2, Sentenza n. 1850 del 11/06/1968 (Rv. 333798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - CONTROVERSIE CON L'IMPRENDITORE - DISCIPLINA DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - CONTROVERSIE CON L'IMPRENDITORE - DISCIPLINA DELLA COMPETENZA.*

Con la legge 15 agosto 1949, n. 533 sono state demandate alla Competenza del pretore in primo grado ed a quella del tribunale in secondo grado soltanto le controversie tassativamente indicate nell'art 4 e richiamate negli artt. 5 e 6, mentre per tutte le altre controversie attinenti ai rapporti di lavoro fra imprenditori agricoli e salariati fissi, comprese quelle che, pur avendo per presupposto l'anticipata risoluzione del rapporto, non pongono in discussione la durata minima biennale del contratto iniziale e delle proroghe, rimangono ferme le Disposizioni degli artt. 429 e segg. cod. proc. civ., tra cui quella dell'art. 450, che stabilisce la Competenza funzionale della Corte di appello anche per le impugnazioni avverso le sentenze del pretore. (V. N. 67-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 4, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 5 CORTE COST., Legge 15/08/1949 num. 533 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)