Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 15 maggio 1985, causa 127/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
15 maggio 1985
Nella causa 127/84,
Erwin Esly, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della Commissione di reinquadrare il ricorrente in un grado superiore,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 7 marzo 1985,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 14 maggio 1984, il sig. Erwin Esly, dipendente di grado B 5 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso mirante a far annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 1984, con cui veniva respinto il reclamo contro il rigetto della domanda di reinquadramento, nonché a far dichiarare che la Commissione è tenuta ad applicare, nei confronti del ricorrente, gli stessi criteri di inquadramento ch'essa applica nei confronti di tutti i suoi dipendenti.
punto 2
II ricorrente veniva nominato dipendente in prova di grado B 5, 2o scatto, in qualità di assistente aggiunto presso il servizio « unione doganale », con decisione della Commissione 11 luglio 1980, avente effetto dal 1omaggio 1980. Essendo risultato vincitore di un concorso generale organizzato dal Parlamento europeo, egli veniva nominato dipendente in prova di tale istituzione nel grado B 5, 2o scatto, in qualità di assistente, con decisione 28 luglio 1980 che doveva avere effetto dal 1omaggio 1980. Senza avere di fatto svolto tale funzione, egli veniva trasferito alla Commissione a decorrere da questa stessa data.
punto 3
Dal fascicolo si desume che, immediatamente dopo la nomina da parte del Parlamento europeo, la Commissione aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento del ricorrente presso i suoi uffici. La visita medica del ricorrente era stata effettuata, prima della sua nomina presso il Parlamento, dal medico di fiducia della Commissione in data 10 dicembre 1979. Con lettera 14 gennaio 1980, il capo della divisione « assunzioni » della Commissione chiedeva al direttore del personale del Parlamento di nominare il ricorrente in prova, al fine di un simultaneo trasferimento presso gli uffici della Commissione. In tale lettera si precisava che, secondo i criteri in vigore presso la Commissione, l'interessato poteva essere inquadrato al grado B 5, 2o scatto.
punto 4
Nel 1983, il ricorrente, nel frattempo nominato in ruolo, constatava che due suoi colleghi i quali, nell'ambito dello stesso ufficio, svolgevano mansioni simili alle sue, erano stati reinquadrati, con effetto retroattivo, nel grado B 4, su loro domanda e tenuto conto della loro esperienza professionale. In data 30 maggio 1983 egli presentava alla Commissione una domanda intesa ad ottenere il riesame del suo inquadramento, sostenendo che, in particolare alla luce della decisione della Commissione 6 giugno 1973, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione, al riguardo avrebbero dovuto essere presi in considerazione tanto la sua esperienza professionale quanto il periodo del servizio militare da lui prestato.
punto 5
La Commissione rifiutava di accogliere tale domanda, rispondendo, con lettera 20 giugno 1983, che il ricorrente, essendo stato assunto nel 1980 dal Parlamento europeo, era sottoposto alle norme interne di tale istituzione. La Commissione non sarebbe stata in grado di modificare l'inquadramento che il Parlamento aveva attribuito al ricorrente in base alle proprie norme, le quali non contemplavano, del resto, la nomina nel grado superiore della carriera di base.
punto 6
Il reclamo del ricorrente veniva respinto, in data 24 febbraio 1984, con la decisione impugnata, che in sostanza si basa sui motivi già esposti nella lettera 20 giugno 1983.
punto 7
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei mezzi basati, in particolare, sulla violazione di talune norme dello statuto, ed in particolare degli artt. 5, n. 3, e 32, sulla decisione della Commissione in data 6 giugno 1973 concernente i criteri di inquadramento, nonché sui principi della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento.
punto 8
La Commissione eccepisce anzitutto l'irricevibilità del ricorso. Essa sostiene che l'atto recante pregiudizio al ricorrente è costituito dall'atto di nomina dell'11 luglio 1980, contro il quale egli non ha proposto alcun reclamo. Il fatto di presentare, quasi tre anni dopo, una domanda di reinquadramento non potrebbe avere l'effetto di riaprire i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello statuto che sono di ordine pubblico.
punto 9
Secondo il ricorrente, la Commissione non può più basarsi sul decorso del termine, dato ch'essa non aveva invocato tale circostanza all'atto del rigetto del reclamo. Il ricorrente sostiene poi di essere venuto a conoscenza del reinquadramento dei suoi colleghi che si trovavano in una situazione simile solo nella primavera del 1983; il suo danno specifico, quello di essere stato discriminato rispetto ai suoi colleghi, sopravveniva quindi in quel momento ed era di natura tale da giustificare la domanda da lui presentata.
punto 10
Ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto, ogni dipendente può chiedere all'autorità che il' potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti. Tuttavia, in base ad una giurisprudenza consolidata, tale facoltà non consente al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione di un reclamo e di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini; solo l'esistenza di fatti nuovi rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione.
punto 11
Nella fattispecie, il ricorrente non contesta l'applicazione, nei suoi confronti, dei criteri di inquadramento che la Commissione era solita applicare al momento della sua entrata in servizio, bensì il rifiuto, da parte della Commissione, che nel 1983, in base alle sue norme interne, ha applicato altri criteri per i suoi colleghi, di applicare nel suo caso queste stesse norme interne.
punto 12
La Corte ritiene che, in un caso del genere, l'autorità che ha il potere di nomina non può respingere una domanda mirante al riesame dell'inquadramento. Il reinquadramento di uno o più dei colleghi del ricorrente che si trovavano in una situazione simile alla sua dev'essere infatti considerato come un fatto nuovo sufficientemente rilevante per consentire al ricorrente di chiedere tale riesame.
punto 13
II ricorso dev'essere pertanto considerato ricevibile.
punto 14
Per quanto riguarda il merito, tutti i mezzi dedotti dall'interessato convergono nel sostenere che la Commissione, dopo aver proceduto al reinquadramento dei colleghi del ricorrente non poteva rifiutare il riesame dell'inquadramento di questo. La Commissione ribadisce, al riguardo, la sua opinione secondo cui il ricorrente era stato « assunto », ai sensi dello statuto, dal Parlamento europeo e pertanto il suo inquadramento è esclusivamente sottoposto alle norme interne di tale istituzione.
punto 15
II solo problema controverso è perciò quello relativo al se la Commissione potesse basarsi sull'assunzione del ricorrente da parte del Parlamento europeo per rifiutare il riesame dell'inquadramento.
punto 16
In proposito si deve osservare che, in via di principio, ai fini dell'inquadramento dei dipendenti, è ammissibile la distinzione fatta dalla Commissione tra coloro che vengono da essa assunti direttamente e coloro che vengono trasferiti presso i suoi uffici dopo essere stati assunti da un'altra istituzione.
punto 17
Nelle circostanze del caso di specie, tuttavia, una differenza di trattamento non può essere giustificata da tale distinzione. In realtà, infatti, il ricorrente non ha mai fatto parte del personale del Parlamento. Pur essendo risultato vincitore di un corcorso bandito dal Parlamento ed essendo stato nominato in prova da questa istituzione, egli è stato trasferito lo stesso giorno alla Commissione, presso la quale ha effettivamente esercitato le sue funzioni da quel momento. È la Commissione che ha proposto il suo inquadramento, ha chiesto il trasferimento immediato, ha effettuato la visita medica ed ha determinato la data di entrata in servizio.
punto 18
La Corte, non essendole stato chiesto di accertare la legittimità del procedimento di assunzione seguito, deve limitarsi a dichiarare che la Commissione non poteva rifiutare al ricorrente il reinquadramento, concesso ai suoi colleghi, basandosi sul fatto che, a differenza di questi, egli era stato « assunto » dal Parlamento. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto al riesame del suo inquadramento.
punto 19
La decisione della Commissione 24 febbraio 1984, con cui si respinge il reclamo del ricorrente contro il rigetto della sua domanda di reinquadramento, dev'essere pertanto annullata.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce :
1) La decisione della Commissione 24 febbraio 1984, con cui viene respinto il reclamo del ricorrente contro il rigetto della domanda di reinquadramento, è annullata.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Firme
Bosco
Koopmans
Joliét
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 maggio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
G. Bosco