Sez. 5, Sentenza n. 26130 del 13/12/2007 (Rv. 601074 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Contabilità formalmente regolare - Rettifica induttiva ex artt. 38 e 39 d.P.R. 600 del 1973 - Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa all'annotazione di fatture per operazioni inesistenti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittima, a mente degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, la rettifica induttiva del reddito d'impresa operata in presenza di contabilità formalmente regolare quando, sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., possa fondatamente ritenersi che l'entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza (Nella specie il presupposto di fatto per il superamento delle risultanze contabili è stato individuato nell'avvenuta annotazione di fatture per operazioni inesistenti).
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)