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Sez. 2, Sentenza n. 1871 del 08/10/1970 (Rv. 347860 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - NOZIONE DI RISCHIO - INFERMITA INVALIDANTI PREESISTENTI AL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347860-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - NOZIONE DI RISCHIO - INFERMITA INVALIDANTI PREESISTENTI AL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

L'elemento 'rischiò sta alla base di ogni Forma di Assicurazione, anche di quella sociale obbligatoria contro l'invalidita. In tale ultima Forma di Assicurazione il rischio e rappresentato dalla possibile insorgenza di infermita nel lavoratore subordinato, che, riducendone la capacita lavorativa, incidano in modo determinante sulla sua capacita di guadagno, cosi che dalla concreta possibilita di impiego senza usura delle sue residue energie di lavoro non possa ricavarne una retribuzione superiore al terzo (se operaio) od alla meta (se impiegato) di quella spettante ad un lavoratore pienamente efficiente. Pertanto, se, all'atto dell'instaurazione di un rapporto di Assicurazione sociale contro l'invalidita, un lavoratore sia gia affetto da infermita invalidanti nei limiti di legge, egli non puo pretendere una pensione d'invalidita sulla base di dette preesistenti infermita, per la Mancanza di un rischio assicurabile (pericolo di danno futuro).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)