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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 maggio 1984, causa 111/83

Decisione
decisa il 1984-05-30
ECLI
ECLI:EU:C:1984:200

Epigrafe

Nella causa 111/83, Santo Picciolo, dipendente dell'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi in 18 A, rue des Glacis, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Manfred Peter, capo della divisione questioni giuridiche amministrative, in qualità di agente, assistito dall'aw. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo stesso, in 22, Côte d'Eich, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento della decisione di non dar seguito alla candidatura del ricorrente ad un posto di amministratore principale (carriera A 5/A 4) presso il Parlamento europeo nonché della decisione di attribuire il posto ad un altro candidato, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Essendo divenuto vacante un posto di amministratore principale (carriera A 5/A 4) presso la divisione tesoreriacontabilità della direzione generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo, questo pubblicava l'avviso di posto vacante 10 maggio 1982, n. 3599, relativo all'assunzione mediante tramutamento o promozione, a norma dell'art. 29, n. 1, leu. a), dello statuto del personale. Secondo detto avviso, il termine per la presentazione delle candidature era il 25 maggio 1982.
punto 2
Il 18 maggio 1982 il Parlamento, a norma dell'art. 29, n. 1, lett. e), dello statuto, trasmetteva un secondo avviso di vacanza per lo stesso posto (avviso di posto vacante n. PE/A/75) alle altre istituzioni comunitarie onde poter coprire il posto mediante trasferimento. Questo avviso riproduceva letteralmente il sopramenzionato avviso di posto vacante n. 3599, per quanto riguarda la «natura delle mansioni» e i «titoli e cognizioni richiesti», cioè: «Natura delle mansioni Funzionario responsabile, sotto la sorveglianza del contabile, di tutti i settori d'attività dell'ufficio contabilità, dell'ufficio recuperi e dell'ufficio controllo dei pagamenti anticipati. Titoli e cognizioni richiesti ... ottima conoscenza dei procedimenti contabili; esperienza nel campo della contabilità informatizzata; ...». A norma dell'avviso di trasferimento n. PE/A/75, potevano presentare la candidatura i dipendenti delle istituzioni «— aventi il grado A 5 o A 4 della carriera di amministratore principale (tramutamento) o — aventi almeno due anni di anzianità nel grado A 6 alla scadenza del termine di affissione del presente avviso (promozione)». Il termine per la presentazione delle candidature relativo a questo avviso era il 3 giugno 1982.
punto 3
Per quanto riguarda il sopramenzionato avviso di posto vacante n. 3599, veniva presentata una sola candidatura: quella di un dipendente inquadrato nel grado B 1; questi esprimeva il desiderio di partecipare ad un concorso interno. L'AIPN, ritenendo che l'urgenza di coprire il posto vacante non consentisse di bandire un concorso del genere, non dava seguito alla candidatura.
punto 4
Per quanto riguarda l'avviso di posto vacante n. PE/A/75, il ricorrente sig. Santo Picciolo, amministratore di grado A 6 (promovibile) presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee in Lussemburgo, il 27 maggio 1982 presentava la propria candidatura allegando un curriculum vitae. Questo conteneva fra l'altro la descrizione dell'esperienza professionale del ricorrente e in particolare delle sue mansioni presso l'Ufficio pubblicazioni per quanto riguarda la contabilità del bilancio, commerciale e analitica e nel campo dell'informatica. Secondo il Parlamento, la candidatura del ricorrente era la sola relativa all'avviso di posto vacante n. PE/A/75.
punto 5
Cionondimeno il segretario generale del Parlamento decideva di valersi del procedimento di assunzione contemplato dall'art. 29, n. 2, dello statuto. A tale scopo, con lettera 28 maggio 1982 sottoponeva alla commissione paritetica un progetto di avviso di assunzione (n. PE/5/S) che riproduceva in sostanza il precedente avviso di posto vacante n. PE/A/75 per quanto riguarda la natura delle mansioni ed i titoli e cognizioni richiesti. Da questa lettera emerge che l'avviso di posto vacante n. PE/5/S «andava pubblicato nella Gazzetta ufficiale» e che il segretario generale aveva adottato la propria decisione «viste le caratteristiche molto specifiche di questo posto».
punto 6
Con lettera 28 giugno 1982, inviata al segretario generale, la commissione paritetica dichiarava che «il valersi del procedimento di cui all'art. 29, n. 2 dello statuto appare giustificato data la natura specifica del posto». La commissione rilevava tuttavia che alla cosa doveva essere data una certa pubblicità, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di posto vacante nella Gazzetta ufficiale.
punto 7
Il 1o luglio 1982 il segretario generale trasmetteva la delibera della commissione paritetica al direttore generale dell'amministrazione del personale e delle finanze, osservando che «i suggerimenti molto interessanti della commissione paritetica in fatto di pubblicità» non potevano essere accolti «data l'urgenza e l'importanza» dell'assunzione.
punto 8
Con decisione del presidente del Parlamento in data 6 agosto 1982, il sig. David Young veniva nominato in prova al posto vacante, grado A 5, terzo scatto, con effeto dal 1o agosto 1982. Dalla motivazione della decisione si desume che questa è stata adottata «— visto il regolamento (CEE Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che fissa lo statuto del personale delle Comunità europee nonché il regime da applicarsi agli altri dipendenti di dette Comunità ed in particolare il titolo III capitolo primo, — visto la decisione 12 dicembre 1962 dell'ufficio di presidenza, relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina, — visto l'avviso di posto vacante n. 3599 (posto n. IWA/1213), — visti i risultati del concorso, — su proposta del segretario generale».
punto 9
Non essendo stato informato della sorte della sua candidatura, il 5 luglio 1982 il ricorrente inviava una lettera al presidente del Parlamento, chiedendo che la candidatura stessa fosse presa in esame. Con lettera 20 agosto 1982 del direttore del personale e degli affari sociali gli veniva risposto che la scelta della direzione delle finanze e dell'informatica era «caduta su un altro candidato». La lettera proseguiva: «L'ufficio interessato ha infatti ritenuto che la sua preparazione e la sua esperienza professionale non corrispondessero ai titoli richiesti, indicati nell'avviso di trasferimento, in particolare per quanto riguarda “l'esperienza nel campo della contabilità informatizzata”. Dato che presso il Parlamento europeo l'informatica si trova già ad uno stadio molto avanzato ed avrà nel prossimo futuro grande sviluppo, quest'esperienza è indispensabile per la nomina a detto posto. ...»
punto 10
Il 22 luglio 1982 il comitato del personale si rivolgeva al presidente del Parlamento a proposito di determinati fatti avvenuti presso la divisione della tesoreria, ed in particolare delle circostanze della copertura del posto per il quale il ricorrente aveva presentato la candidatura. Il 13 settembre seguente il presidente rispondeva dicendo che una «proposta era stata fatta al sig. Young il 5 luglio 1982».
punto 11
Con lettera senza data prevenuta al Parlamento il 18 novembre 1982, il ricorrente proponeva all'AIPN un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto.
punto 12
Non avendo il reclamo avuto esito, il ricorrente ha proposto il presente ricorso il 15 giugno 1983.
punto 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha invitato il Parlamento a rispondere alle domande il cui testo è riprodotto qui di seguito al punto IV.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusione delle parti

punto 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia: dichiarare ricevibile il presente ricorso; accoglierlo e, quindi, annullare il rifiuto di dar seguito alla candidatura del ricorrente; dichiarare illegittima la nomina del sig. Young in forza dell'art. 29, n. 2, dello statuto, e quindi annullarla; in ogni caso, condannare il Parlamento europeo a tutte le spese di causa.
punto 2
Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia: dichiarare irricevibile il ricorso; respingerlo; statuire sulle spese secondo quanto stabilisce lo statuto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

punto 1
Il Parlamento europeo sostiene che l'AIPN non ha commesso un errore manifesto di valutazione non dando seguito alla candidatura del ricorrente. Di conseguenza la nomina del candidato prescelto non ha modificato la situazione giuridica del ricorrente e quindi non è un atto che possa recargli pregiudizio. La domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento della nomina dello Young è perciò irricevibile per mancanza-d'interesse ad agire.
punto 2
lì ricorrente contesta che la domanda diretta all'annullamento della nomina dello Young sia irricevibile, pure nel caso in cui venga respinta la domanda diretta all'annullamento del mancato esito della candidatura. Qualsiasi frode o anche semplice illecito amministrativo nella designazione del candidato prescelto influisce direttamente sulla sua situazione giuridica: finché la nomina non è avvenuta, egli può infatti nutrire la speranza legittima di ottenere il posto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sul rifiuto di dare seguito alla candidatura del ricorrente › a) La tesi del ricorrente

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il rifiuto di dare seguito alla sua cadidatura, rifiuto contenuto nella lettera 22 agosto 1982 dell'AIPN, non è adeguatamente motivato.
paragrafo 2
In primo luogo l'amministrazione ha deciso senza aver proceduto a controlli e soprattutto, senza prendere contatto col ricorrente. Di conseguenza l'assunto dell'AIPN secondo cui la condidatura non corrispondeva ai requisiti dell'avviso di posto vacante è del tutto gratuito.
paragrafo 3
In secondo luogo la motivazione deve mettere il candidato non prescelto in grado di conoscere i possibili motivi dell'insuccesso e rendergli noti, oltre ai dati obiettivi, in particolare i criteri di valutazione che hanno presieduto alla selezione. Il semplice richiamarsi — come ha fatto l'AIPN — al requisito mancante non può quindi soddisfare l'esigenza di motivazione. Il ricorrente si riferisce qui alla sentenza della Corte 30 novembre 1978 (Salerno e a./Commissione, 4, 19 e 28/78, Race, pag. 2403).
paragrafo 4
Infine, la motivazione deve essere contemporanea al rigetto. Orbene, il ricorrente è stato informato del rigetto solo con molto ritardo ed a sua richiesta, cioè 50 giorni dopo che il posto era stato offerto allo Young.
paragrafo 5
A parte ciò la motivazione, ammesso che esista, è comunque erronea ed in contraddizione coi fatti. È notorio che il ricorrente possiede un'ampia conoscenza della contabilità informatica. Nel posto che copre attualmente egli si occupa infatti persino della contabilità informatica del Parlamento.
paragrafo 6
Se ciò non bastasse, la legittima fiducia del ricorrente nell'AIPN è stata profondamente scossa e delusa. Ogni candidato ha diritto a che l'atto di candidatura sia accuratamente esaminato. Orbene, nella presente causa non vi è stata nemmeno la parvenza di esame.
paragrafo 7
Infine l'amministrazione ha trasgredito il principio di sana amministrazione il quale esige che sia preso in considerazione il complesso dei dati in base ai quali una decisione viene adottata, il che è necessario per dare la precedenza all'interesse del servizio ai sensi dell'art 7 dello statuto. Orbene, la rapidità della scelta dello Young ha impedito l'accurata selezione dei candidati. Non si può più parlare di sana amministrazione ma di «abborracciamento».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sul rifiuto di dare seguito alla candidatura del ricorrente › b) La tesi del Parlamento europeo

paragrafo 1
Il Parlamento sostiene che la motivazione dell'insuccesso della candidatura del ricorrente era appropriata e sufficiente.
paragrafo 2
In primo luogo e anzitutto l'amministrazione era perfettamente in grado di valutare — ed ha effetivamente valutato — in base all'atto di candidatura del ricorrente ed ai documenti allegati, in particolare il curriculum vitae, i titoli dichiarati. Un colloquio col candidato non avrebbe fornito nuovi o ulteriori elementi di valutazione utili.
paragrafo 3
In secondo luogo l'amministrazione ha informato il candidato non prescelto, non solo dell'insuccesso, ma anche dei motivi della decisione dell'AIPN, in considerazione dei dati e delle esigenze del posto da coprire.
paragrafo 4
Infine il mezzo del ricorrente relativo all'asserito ritardo della comunicazione dell'insuccesso è irricevibile, non essendo stato formulato nell'atto introduttivo. A parte ciò, esso andrebbe respinto, dato che l'informazione del ricorrente, tenuto conto delle circostanze, non si poteva considerare tardiva. Comunque, anche ammettendo che vi sia stato un certo ritardo, questo non ha leso il ricorrente.
paragrafo 5
D'altro canto il ricorrente, benché insista sulle sue ampie cognizioni in fatto di contabilità informatica, è il primo ad ammettere che si tratta di una questione che deve essere risolta dall'amministrazione, come è in realtà avvenuto.
paragrafo 6
Infine, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi al legittimo affidamento e alla trasgressione del principio di sana amministrazione, essi sono in realtà identici agli altri assunti del ricorrente. Di conseguenza il Parlamento si richiama agli argomenti già svolti sopra.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Sulla nomina dello Young › a) La tesi del ricorrente

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che, per l'assunzione di dipendenti di gradi che non siano l'A 1 et l'A 2, l'art. 29, n. 2, dello statuto, stabilisce che un procedimento diassunzione diverso da quello del concorso può essere seguito solo «in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza». Orbene, nessuna di queste due ultime condizioni è stata soddisfatta. Il Parlamento non ha indicato perché questo caso costituisca un'eccezione al procedimento normale, dato che l'urgenza non costituisce di per sé il «caso eccezionale» contemplato dallo statuto. Inoltre il numero dei candidati era limitato, di guisa che la commissione giudicatrice poteva effettuare la scelta in pochissimo tempo. A parte ciò, la contabilità informatizzata non costituisce più un titolo speciale, ma semplicemente una disciplina di studi superiori accessibili a tutti gli studenti di normale intelligenza. Il valersi dell'art. 29, n. 2, dello statuto, costituisce una soluzione eccezionale che dev'essere applicata ed interpretata restrittivamente.
paragrafo 2
L'AIPN, benché disponga indubbiamente di un ampio potere discrezionale, è cionondimeno obbligata a motivare la scelta dell'art. 29, n. 2, dello statuto, in modo che la Corte possa sindacarne la legittimità. Orbene, 1'AIPN non ha affatto tenuto conto di questa esigenza.
paragrafo 3
Infine, se è vero che la Commissione paritetica ha accettato pro forma il ricorso all'art. 29, n. 2, dello statuto, il suo consenso era tuttavia subordinato all'esigenza di pubblicità che l'AIPN non ha soddisfatto. In proposito va rilevato che, nello scambio di note e di pareri, l'AIPN non aveva indicato l'asserita urgenza.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Sulla nomina dello Young › b) La tesi del Parlamento europeo

paragrafo 1
Il Parlamento ribatte che il mezzo d'annullamento del ricorrente relativo all'insussistenza dei presupposti per il ricorso all'art. 29, n. 2, dello statuto, è irricevibile. Spetta all'amministrazione il pronunziarsi sull'esistenza di questi presupposti e, più precisamente, il valutare se si tratti di un «caso eccezionale» e se il posto vacante esiga una «speciale competenza». Il sindacato della Corte verte in questo caso — come negli altri casi in cui l'amministrazione esercita un potere discrezionale — sulla legittimità del procedimento seguito dall'amministrazione stessa e quindi sulla conformità allo statuto di quanto è stato fatto. Orbene, nel nostro caso le relative disposizioni statutarie, cioè l'art. 29, n. 2, dello statuto, sono state applicate correttamente. In proposito va osservato che la speciale competenza prescritta è stata indicata e posta in rilievo nei successivi avvisi di posto vacante. A parte ciò, si vedano in particolare le sentenze della Corte 26 maggio 1971 (Bode/Commissione, 45 e 49/70, Race, pag. 465) e 29 ottobre 1975 (Marenco e a./Commissione, da 81 a 88/74, Race, pag. 1247).
paragrafo 2
Se ciò non bastasse il mezzo è infondato, dato che i posti che rientrano nel campo dell'informatica sono ancora posti che richiedono una speciale competenza la quale giustifica il ricorso all'art. 29, n. 2, dello statuto. Benché la contabilità informatizzata venga insegnata in determinate università, ciò non dimostra affatto che i dipendenti delle CCEE o i possibili candidati di un concorso generale muniti di cognizioni in questo campo siano abbastanza numerosi perché si possa ormai ritenere che i titoli relativi ad un posto in questo settore non siano speciali. Su questo punto si deve tener conto del fatto che, nel presente caso, sono state presentate solo due candidature di dipendenti delle istituzioni, cioè quelle relative agli avvisi di posto vacante n. 3599 e n. PE/A/75.
paragrafo 3
Infine il parere della commissione paritetica, espresso in via consultiva, era nel senso che il ricorso all'art. 29, n. 2, appariva giustificato data la speciale natura del posto. Il modo in cui deve essere condotto il relativo procedimento speciale è stabilito dall'amministrazione. Nella sopramenzionata sentenza 29 ottobre 1975 la Corte ha dichiarato espressamente che il valersi dell'art. 29, n. 2, «non è subordinato ad alcun obbligo di pubblicità, ma presuppone unicamente l'esistenza di posti ... che richiedono una speciale competenza». Inoltre la pubblicità non costituisce nemmeno una prassi presso le altre istituzioni comunitarie. Di conseguenza non può essere accolta la critica del ricorrente relativa alla mancanza di pubblicità.

SENTENZA › In fatto › IV — Quesiti posti dalla Corte

paragrafo 1
La Corte ha pregato il Parlamento di precisare per iscritto, entro il 19 febbraio 1984:
paragrafo 7
Con lettera 17 febbraio 1984 il Parlamento ha risposto ai quesiti posti dalla Corte. Nella risposta il Parlamento ricorda in particolare che al momento di coprire il posto vacante di amministratore principale chiesto dal ricorrente e che costituisce oggetto della presente causa, la divisione tesoreria e contabilità si trovava di fronte a determinati problemi di personale e d'organizzazione. In seguito a cambiamenti, la divisione era rimasta priva di due collaboratori capaci che avevano svolto mansioni di responsabilità. Era quindi necessario coprire il più presto possibile il posto vacante. Inoltre, in un recente passato, la Corte dei conti aveva severamente criticato in una speciale relazione il lavoro della divisione tesoreria e contabilità, ed era giunto fino a suggerire un'azione disciplinare a carico di determinati dipendenti della divisione ed aveva invitato l'autorità che ha il potere di nomina a controllare e a riorganizzare il lavoro della divisione stessa. Di fronte a questi difficili problemi di personale e di organizzazione, la copertura del posto vacante assumeva un'importanza del tutto speciale. L'AIPN doveva esaminare e valutare tutte le possibilità offerte dallo statuto del personale.
paragrafo 8
Per quanto riguarda poi i cinque quesiti posti dalla Corte, il Parlamento dichiara in sostanza quanto segue.
paragrafo 9
1. Il comitato di selezione costituito per l'assunzione di cui trattasi, proprio in base alle stesse informazioni fornite dal ricorrente nel curriculum vitae, ha ritenuto che il candidato non possedesse il requisito essenziale dell'«esperienza nel campo della contabilità informatizzata» indicato nell'avviso di pósto vacante. Anche se dal curriculum si poteva desumere una certa conoscenza dei procedimenti contabili, questa non poteva essere considerata sufficiente rispetto all'avviso di posto vacante che esigeva un'ottima conoscenza di questi procedimenti. L'esperienza acquistata presso l'Ufficio pubblicazioni, in cui il Picciolo era responsabile della entrate non era giudicata sufficiente, dato che compiti analoghi presso il Parlamento europeo erano affidati ad un dipendente di grado B 1.
paragrafo 10
2. Sin dal momento in cui il posto di amministratore principale di cui trattasi si è reso vacante, date le difficoltà sopraindicate, per coprirlo l'autorità che ha il potere di nomina ha esaminato la possibilità, dei due procedimenti d'assunzione, tanto quello ordinario contemplato dall'art. 29, n. 1, dello statuto, quanto quello straordinario di cui al n. 2 dello stesso articolo. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'AIPN era convinta che ricorressero i presupposti stabiliti dallo statuto. Si trattava di coprire un posto che esigeva una speciale competenza, cioè particolari cognizioni connesse ad esperienza in un campo molto specializzato. A parte ciò, le particolarità della vacanza dovevano far considerare la copertura del posto come un «caso eccezionale» ai sensi del n. 2 la cui applicazione appariva necessaria sotto il profilo amministrativo. Cionondimeno l'AIPN volle sincerarsi delle possibilità offerte dall'assunzione mediante l'art. 29, n. 1 dello statuto, sollecitando la presentazione di candidature qualificate.
paragrafo 11
3. a) Dopo che il problema era stato discusso e si era giunti alla conclusione che il valersi dell'art. 29, n. 2, dello statuto, era non solo ammissibile ma doveroso, il relativo procedimento veniva avviato dall'autorità competente, cioè dal segretario generale, sottoponendo alla commissione paritetica un progetto di avviso di assunzione (n. PE/5/S). Dopo aver sentito il parere della commissione paritetica, con nota 1o luglio 1982 il segretario generale decideva di seguire il procedimento relativo a detto avviso di assunzione, senza tuttavia tener conto dei suggerimenti della commissione paritetica in fatto di pubblicità. b) In effetti la nota del segretario generale rilevava «l'urgenza e l'importanza dell'assunzione» le quali, a suo parere, rendevano praticamente impossibile la pubblicazione. Il tenore succinto della decisione ricordava i data del problema sopra accennati. Per questo all'avviso di assunzione non veniva dato alcuna pubblicità.
paragrafo 12
4. a) Il candidato prescelto ha presentato lui stesso la candidatura. b) Vi sono state altre candidature esaminate nel corso del procedimento di cui all'art. 29, n. 2. e) Dato che il procedimento relativo all'avviso di posto vacante n. PE/A/75 e quello relativo all'avviso di assunzione n. PE/5/S a norma dell'art. 29, n. 2, si sono sovrapposti a partire da un certo momento, la candidatura del ricorrente è stata esaminata e presa in considerazione contemporaneamente alla candidature presentate nel procedimento a norma dell'art. 29, n. 2. d) La selezione è stata effettuata da un comitato di selezione ufficioso. Questo comitato ha proceduto all'esame dei fascicoli dei candidati. In seguito ed in base a tale esame esso decideva se fosse il caso di convocare i candidati per un colloquio. Nel caso del Picciolo il comitato ha ritenuto in base alle considerazioni sopra riferite (risposta al primo quesito della Corte) che un colloquio col candidato non avrebbe fornito altri elementi di valutazione.
paragrafo 13
5. Secondo una prassi piuttosto costante dell'istituzione, le decisioni di nomina si riferiscono al primo avviso di posto vacante. Si può criticare una prassi del genere soprattutto quando l'AIPN, in prosieguo, si vale dell'art. 29, n. 2, formulando un'apposito avviso di assunzione, come è avvenuto nel nostro caso.
punto 1
Per quali motivi abbia ritenuto che il ricorrente, malgrado le informazioni date nel suo curriculum vitae allegato all'atto di candidatura, non possedesse i requisiti indicati nell'avviso di vacanza n. PE/A/75.
punto 2
Quando, come e per quali motivi il Parlamento abbia adottato la decisione di seguire il procedimento di assunzione contemplato dall'art. 29, n. 2, dello statuto.
punto 3
Se l'avviso di assunzione il cui progetto è stato trasmesso alla commissione paritetica sia stato adottato ufficialmente; in caso affermativo: a) sotto quale forma, b) se gli sia stata data pubblicità.
punto 4
Se il candidato prescelto abbia presentato la propria candidatura, se vi siano stati altri candidati per il procedimento di cui all'art. 29, n. 2, se la candidatura del ricorrente sia stata presa in considerazione in occasione di questo procedimento e se del caso, da chi e come sia stata effettuata la selezione dei candidati.
punto 5
Perché la motivazione della decisione di nomina 6 agosto 1982 si riferisca all'avviso di posto vacante interno n. 3599 anziché alla decisione di valersi dell'art. 29, n. 2.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 15 marzo 1984 il sig. Picciolo, con l'aw. V. Biel, e il Parlamento europeo, rappresentato dall'aw. A. Bonn, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 aprile 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 1983, il sig. Santo Picciolo, dipendente della Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all'annullamento di due decisioni del Parlamento europeo, una delle quali non dà seguito alla candidatura del ricorrente ad un posto di amministratore principale, mentre l'altra nomina un altro candidato a norma dell'art. 29, n. 2, dello statuto del personale.
punto 2
Dal fascicolo si desume che, essendo divenuto vacante un posto di amministratore principale (carriera A 5/A 4) presso la divisione tesoreria e contabilità della direzione generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo (in prosieguo: «il Parlamento»), questo pubblicava l'avviso di posto vacante 10 maggio 1982 n. 3599, che dava inizio al procedimento per la copertura di tale posto mediante tramutamento o promozione a norma dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto. Per quanto riguarda la «natura delle funzioni» ed i «titoli e cognizioni richiesti», da detto avviso emerge che il nominando sarebbe stato «responsabile, sotto la sorveglianza del contabile, di tutti i settori d'attività dell'ufficio contabilità, dell'ufficio recuperi e dell'ufficio controllo dei pagamenti anticipati» e che egli doveva possedere, fra l'altro, una «ottima conoscenza dei procedimenti contabili» nonché «esperienza nel campo della contabilità informatizzata».
punto 3
Tuttavia, prima che fosso scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il 18 maggio 1982 il Parlamento trasmetteva alle altre istituzioni comunitarie, a norma dell'art. 29, n. 1, lett. c) dello statuto, un secondo avviso di posto vacante n. PE/A/75, onde coprire lo stesso posto mediante trasferimento interistituzionale. Questo secondo avviso riproduceva letteralmente, per quanto riguarda la natura delle mansioni ed i titoli e cognizioni richiesti, il sopramenzionato avviso n. 3599.
punto 4
II termine per la presentazione delle candidature relative all'avviso di posto vacante n. PE/A/75 scadeva il 3 giugno 1982. Orbene, con lettera 28 maggio 1982 il segretario generale del Parlamento informava la commissione paritetica di avere, «date le caratteristiche molto specifiche di questo posto, ... deciso di valersi del procedimento di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto». Di conseguenza sottoponeva alla commissione un progetto di avviso di assunzione (n. PE/5/S), che in sostanza riproduceva anch'esso i precedenti avvisi per quanto riguarda la natura delle mansioni ed i titoli e le cognizioni richiesti.
punto 5
Con lettera 28 giugno 1982 la commissione paritetica dichiarava che il valersi dell'art. 29, n. 2, dello statuto appariva giustificato, rilevando tuttavia che alla cosa doveva essere data una certa pubblicità, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale. Questa pubblicazione non aveva tuttavia luogo.
punto 6
I due primi avvisi di posto vacante, cioè quelli n. 3599 e n. PE/A/75, causavano in tutto due candidature. Per quanto riguarda il primo avviso, un solo dipendente, inquadrato nel grado B 1, presentava la candidatura esprimendo il desiderio di partecipare ad un concorso interno. Per il secondo avviso, la sola candidatura era quella presentata il 27 maggio 1982 dal ricorrente, amministratore di grado A 6 (promovibile) presso l'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee di Lussemburgo. Il ricorrente allegava alla candidatura il curriculum vitae, contenente fra l'altro una descrizione piuttosto particolareggiata della sua esperienza professionale prima dell'entrata in servizio presso le Comunità nonché delle sue attività, presso l'Ufficio pubblicazioni, nel campo della contabilità di bilancio, commerciale e analitica. Per quanto riguarda le sue attività nel campo informatico, il ricorrente ricordava in particolare di aver collaborato alla realizzazione del sistema «Sagap-2».
punto 7
II ricorrente, che non era stato informato dello svolgimento dei procedimenti d'assunzione, il 5 luglio 1982 inviava una lettera al presidente del Parlamento chiedendo che la sua candidatura fosse presa in esame. Con lettera 20 agosto 1982 il Parlamento gli rispondeva che la scelta della direzione delle finanze e dell'informatica era «caduta su un altro candidato». La lettera proseguiva: «L'ufficio interessato ha infatti ritenuto che la sua preparazione e la sua esperienza professionale non corrispondessero ai titoli richiesti, indicati nell'avviso di trasferimento, in particolare per quanto riguarda “l'esperienza nel campo della contabilità informatizzata”. Dato che presso il Parlamento europeo l'informatica si trova già ad uno stadio molto avanzato ed avrà nel prossimo futuro grande sviluppo quest' esperienza è indispensabile per la nomina a detto posto».
punto 8
Risulta infatti che il posto era stato offerto già il 5 luglio 1982 ad un altro candidato, secondo il procedimento di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto. Con decisione del presidente del Parlamento 6 agosto 1982 questo candidato veniva nominato in prova al posto vacante col grado A 5 e con effetto dal 1o agosto 1982.
punto 9
II 18 novembre 1982 il ricorrente proponeva reclamo contro le decisioni di non dar seguito alla sua candidatura e di nomina dell'altro candidato. Non avendo il reclamo avuto esito, ha proposto il presente ricorso.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda diretta all'annullamento della decisione di non dar seguito all'atto di candidatura del ricorrente

punto 10
In primo luogo il ricorrente sostiene che, non dando seguito alla sua candidatura, l'amministrazione ha espresso un giudizio senza aver proceduto ad un controllo, soprattutto, senza aver preso contatto con lui. Il candidato avrebbe diritto a che il suo atto di candidatura fosse accuratamente esaminato. Orbene, non vi sarebbe stata nemmeno la parvenza di un esame, dato che la rapidità della selezione avrebbe impedito un esame approfondito dei candidati. Di conseguenza la legittima fiducia del ricorrente nell'AIPN sarebbe stata profondamente scossa e delusa. Questa avrebbe trasgredito il principio della sana amministrazione e l'assunto secondo il quale la candidatura del ricorrente non sarebbe stata conforme ai requisiti indicati nell'avviso di posto vacante sarebbe del tutto gratuito.
punto 11
Secondo il Parlamento, l'amministrazione è stata perfettamente in grado di valutare — ed ha effettivamente valutato — i titoli del ricorrente che si desumono dall'atto di candidatura e dai relativi allegati, in particolare dal curriculum vitae. Un colloquio col ricorrente non avrebbe potuto fornire elementi di valutazione nuovi o ulteriori.
punto 12
In seguito ai quesiti posti dalla Corte, il Parlamento ha precisato che la candidatura del ricorrente è stata presa in considerazione contemporaneamente a quelle presentate nell'ambito del procedimento a norma dell'art. 29, n. 2, dello statuto. La selezione sarebbe stata effettuata da un comitato di selezione ufficioso, il quale avrebbe proceduto anzitutto all'esame dei fascicoli dei candidati. In base a quest'esame, il comitato avrebbe deciso se fosse il caso di convocare i candidati per un colloquio. Orbene, nel caso del ricorrente il comitato avrebbe ritenuto che egli non possedeva il requisito essenziale della «esperienza nel campo della contabilità informatizzata» e che un colloquio col candidato non era atto a fornire nuovi elementi di valutazione.
punto 13
In proposito va rilevato che, in un procedimento di assunzione o di trasferimento, spetta a ciascun candidato il fornire tutti i dati e le informazioni che consentano alľAIPN di accertare se l'interessato possieda i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante. Spetta unicamente a quest'autorità o, eventualmente, al comitato di selezione lo stabilire se sia il caso di chiedere ulteriori informazioni ai candidati. Nella presente fattispecie il ricorrente non ha nemmeno indicato le informazioni che, a suo parere, sarebbero state necessarie o utili per completare quelle contenute nel curriculum vitae e quelle già note al comitato di selezione circa la natura delle attività afferenti nell'ufficio cui era addetto. Di conseguenza, dato che il ricorrente non ha affatto dimostrato che l'atto di candidatura non sia stato preso in attenta considerazione nel procedimento d'assunzione, questo primo mezzo è del tutto infondato.
punto 14
In secondo luogo il ricorrente deduce che la motivazione del rifiuto di dar seguito alla candidatura, consistente nel dichiarare che la sua preparazione e la sua esperienza professionale non corrispondevano ai prescritti requisiti, è comunque errata. Sarebbe infatti notorio che egli possiede un'ampia conoscenza della contabilità informatica e che, nel suo posto attuale presso la Commissione, egli si occupa anche della contabilità informatica del Parlamento.
punto 15
Nelle memorie il Parlamento si è limitato a rilevare che le cognizioni del ricorrente devono essere valutate dall'AIPN non già dal candidato stesso. Tuttavia, rispondendo ai quesiti posti dalla Corte, il Parlamento ha precisato che proprio in base al curriculum vitae del ricorrente il comitato di selezione ha ritenuto che il candidato non possedesse il requisito essenziale della «esperienza nel campo della contabilità informatizzata». L'esperienza maturata dal ricorrente nel suo attuale posto non sarebbe stata giudicata sufficiente, dato che, presso il Parlamento, compiti analoghi erano affidati ad un dipendente di grado B 1. Per quanto riguarda il sistema Sagap-2 nominato nel curriculum vitae del ricorrente, esso riguarderebbe solo l'informatizzazione della gestione di indirizzi e non corrisponderebbe quindi ai prescritti requisiti. Il ricorrente non ha contestato queste asserzioni.
punto 16
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetta alľAIPN valutare se il candidato possieda i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante e questa valutazione può essere impugnata solo in caso di errore manifesto.
punto 17
Orbene, in seguito alle precisazioni fornite dal Parlamento circa i meriti del ricorrente rispetto ai requisiti prescritti per il posto di cui trattasi, per quanto riguarda l'esperienza nel campo della contabilità informatizzata, non risulta che il Parlamento abbia commesso un errore di valutazione né, a maggior ragione, un errore manifesto ritenendo che il ricorrente non possedesse i requisiti indicati in proposito dall'avviso di posto vacante. Di conseguenza, il secondo mezzo del ricorrente va disatteso.
punto 18
II candidato assume inoltre che l'insuccesso della sua candidatura non è stato adeguatamente motivato. La motivazione dovrebbe mettere il candidato non prescelto in grado di conoscere i possibili motivi dell'insuccesso e fargli sapere i dati obiettivi sui quali la selezione si basa. Orbene, i motivi dichiarati dell'insuccesso si limiterebbero ad un semplice richiamo all'asserito requisito mancante.
punto 19
Secondo il Parlamento, la motivazione dell'insuccesso del ricorrente era appropriata e sufficiente. L'amministrazione avrebbe informato il ricorrente non solo del fatto che non era stato prescelto, ma anche delle ragioni che avevano dettato questa decisione, tenuto conto delle caratteristische e delle esigenze del posto da coprire.
punto 20
In proposito si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale l'obbligo di motivare la decisione che rechi pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione, nonché di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia fondata o meno.
punto 21
Nel nostro caso il Parlamento ha dichiarato al ricorrente ch'egli non possedeva il requisito relativo all'esperienza nel campo della contabilità informarizzata. Gli ha del pari chiarito perché detta esperienza fosse indispensabile per la nomina al posto di cui è causa, ma non ha precisato le ragioni per cui l'esperienza che il ricorrente aveva dichiarato nell'atto di candidatura non fosse sufficiente sotto questo profilo.
punto 22
Non si può escludere che questa motivazione abbia creato nel ricorrente dei dubbi circa la fondatezza del provvedimento. Cionondimeno, le precisazioni fornite dal Parlamento in risposta ai quesiti posti dalla Corte hanno consentito a questa di esercitare il proprio sindacato di legittimità e di controllare l'esattezza della motivazione. Ciò premesso, la concisione di questa non basta per giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.
punto 23
Infine, nella replica il ricorrente sostiene che la decisione di cui trattasi nonché la motivazione della stessa gli sono state comunicate con ritardo. Egli sarebbe stato informato dell'insuccesso solo a sua reiterata richiesta, e ciò 50 giorni dopo che il posto era stato offerto ad un altro candidato.
punto 24
Secondo il Parlamento, questo mezzo del ricorrente va disatteso, non essendo stato formulato nell'atto introduttivo. In ogni caso, la comunicazione non potrebbe essere considerata tardiva e, anche se lo fosse, questa circostanza non avrebbe leso il ricorrente.
punto 25
Anche se, nel presente caso, la comunicazione è stata effettivamente effettuata con un deplorevole ritardo, basta ricordare, senza che sia necessario statuire sulla tardività del mezzo, la giurisprudenza della Corte secondo la quale il ritardo nella comunicazione all'interessato di una decisione individuale non può implicarne l'annullamento, dato che la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e, quindi, non ha aluna influenza sul suo contenuto (vedi sentenza 29. 10. 1981, Amine/Commissione, 125/80, Race, pag. 2539).
punto 26
Dato che i mezzi dedotti dal ricorrente a sostegno della domanda diretta all'annullamento della decisione di non dar seguito alla sua candidatura si sono rivelati nel loro complesso infondati, la domanda stessa va respinta.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda diretta all'annullamento della nomina di un altro candidato

punto 27
A questo proposito il ricorrente sostiene che non ricorrevano i presupposti per valersi dello speciale procedimento di assunzione contemplato dall'art. 29, n. 2, dello statuto, e che di conseguenza la nomina va annullata.
punto 28
II Parlamento eccepisce l'irricevibilità della domanda. Dato che il ricorrente non possedeva i requisiti per essere nominato, la nomina di un altro candidato non può recargli pregiudizio. Inoltre, la domanda sarebbe del pari infondata, poiché nel nostro caso erano soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 29, n. 2.
punto 29
È effettivamente giurisprudenza costante che, perché il dipendente possa proporre un ricorso a norma degli artt. 90 e 91 dello statuto contro una decisione dell'AIPN occorre ch'egli abbia un interesse personale all'annullamento dell'atto (vedi sentenza 29. 10. 1975, Marenco e a./Commissione, da 81 a 88/74, Race, p'ag. 1247, e sentenza 30. 6. 1983, Schloh/Consiglio, 85/82, Race, pag. 2105). Dato che le censure dedotte dal ricorrente contro la decisione dell'AIPN di non dar seguito alla sua candidatura al posto vacante si sono rivelate complessivamente infondate, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all'annullamento della nomina di un altro candidato a tale posto, al quale egli non può validamente pretendere. Di conseguenza, questa domanda del ricorrente va dichiarata irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 30
Benché il ricorrente sia quindi rimasto soccombente in tutti i mezzi dedotti, si deve tuttavia tener conto, per la liquidazione delle spese, delle considerazioni sopra svolte circa la concisione della motivazione del provvedimento con cui l'AIPN non ha dato seguito alla candidatura del ricorrente. Solo in seguito alle risposte date dal Parlamento ai quesiti della Corte, infatti, è stato possibile al ricorrente valutare in pieno il contenuto della motivazione espressa. Orbene, stando così le cose non si può far carico al ricorrente di aver adito la Corte per far sindacare la legittimità delle decisioni dell'AIPN.
punto 31
È quindi opportuno applicare l'art. 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, a norma del quale la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese causate dal proprio comportamento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1. Il ricorso è respinto. 2. Il Parlamento europeo sopporterà tutte le spese, ivi comprese quelle del ricorrente.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 maggio 1984. Per il cancelliere H.A. Rühi amministratore principale Il presidente della seconda sezione K. Bahlmann

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