Sez. 6, Sentenza n. 3193 del 21/10/1996 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207158 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO | Revoca della misura cautelare - Nelle more. Carenza di interesse - Esclusione - Motivo dell'istanza - Causa di giustificazione - Rilevanza ai fini della riparazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO
L'interesse dell'indagato alla pronunzia del Tribunale sull'istanza di riesame - qualora egli abbia eccepito a fondamento dell'istanza medesima una causa di giustificazione - non viene meno a seguito di revoca della misura cautelare. E ciò in quanto l'accertamento della ricorrenza della dedotta causa di giustificazione incide sulla legittimità dell'ordinanza genetica della misura cautelare, e dunque sulle conseguenze riparatorie di una decisione ingiusta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)