diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5513 del 29/02/2008 (Rv. 602134 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto - Esigenza di concretezza dell'atto contrattuale - Necessità - Previsione contrattuale di modificabilità unilaterale dell'oggetto della prestazione - Validità e concreta applicabilità della detta clausola - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602134-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata ritenendo che la corte territoriale non avrebbe potuto riconoscere la validità e la concreta applicabilità della clausola del contratto di utenza che consentiva al consorzio di modificare unilateralmente, nel corso del rapporto, i canoni dovuti in presenza di variazioni dei costi e del bilancio economico dell'attività, senza verificare se tale pattuizione fosse integrata da eventuali altre clausole relative ai criteri di determinazione della misura dei canoni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)