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Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 24/11/1970 (Rv. 348762 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITO D'IMPOSTA- PENDENZA DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISCIPLINA DEI CREDITI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DALL'AMMISSIONE CON RISERVA - OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - POTERI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1970-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348762-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITO D'IMPOSTA- PENDENZA DEL RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISCIPLINA DEI CREDITI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DALL'AMMISSIONE CON RISERVA - OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - POTERI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

Il credito d'imposta, risultante da accertamento che sia stato contestato dall'imprenditore poi dichiarato fallito, e per il quale sia pendente controversia dinanzi alle commissioni tributarie, e soggetto alla disciplina di cui all'art 98 della legge fallimentare, che riguarda i crediti esclusi o ammessi con riserva. Ne consegue che, ove il giudice delegato rigetti la domanda di collocazione del credito d'imposta fra i crediti ammessi con riserva, e la amministrazione finanziaria proponga opposizione, il tribunale fallimentare deve, a seconda del petitum, disporre che il credito escluso sia ammesso con riserva della decisione favorevole delle commissioni tributarie, ovvero sospendere di provvedere sull'opposizione fino alla pronuncia definitiva delle dette commissioni, in applicazione del principio della pregiudizialita. (V 2470'70 1323'55).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)