Sez. 1 - , Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 (Rv. 647056 - 05)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME | Contratto di finanziamento – Stipulato con trattativa privata dal funzionario infedele – Nullità del contratto perché contrario al buon costume – Irripetibilità della prestazione ai sensi dell’art. 2035 c.c. – Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME
La nozione di prestazione non ripetibile di cui all’art. 2035 c.c., non si identifica con un dato materiale, qual è la ripetibilità in concreto della prestazione, bensì con un dato giuridico, nel senso che la prestazione fornita non può formare oggetto di obbligazione restitutoria, in favore di chi sia stato partecipe del negozio immorale, in quanto fondata su un contratto illecito, non corrispondente, di conseguenza, ad un interesse giuridicamente tutelabile del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2035
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)