Sez. L, Ordinanza n. 36214 del 28/12/2023 (Rv. 669648 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Lavoro pubblico negli enti locali - Dipendente appartenente all’ex ottava qualifica funzionale - Revisione del sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 - Inquadramento nella categoria D, posizione D.3 - Sottoposizione al potere gerarchico - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il dipendente appartenente in origine all'ex ottava qualifica funzionale, il quale sia stato inquadrato - ai sensi del c.c.n.l. "revisione sistema classificazione professionale", Comparto Regioni e Autonomie locali, del 31 marzo 1999 - nella categoria D, posizione D.3, in occasione dell'assegnazione delle mansioni non può essere sottoposto ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dei dirigenti. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Contr. Coll. 31/03/1999 art. 1 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 3 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 7 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 all. A, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 4, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 2, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 3, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 4, DPR 25/06/1983 num. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)