Codice civile
Testo in vigore al
Sezione VIII. Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
1. Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
1. E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
1. E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
2. La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
Art. 139 Cause di nullita' note a uno dei coniugi
1. Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. L'altro coniuge ha diritto a una congrua indennita', anche se non da' la prova specifica del danno sofferto.
Art. 140 Inosservanza del lutto vedovile
1. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.
Art. 141 Competenza
1. I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave.
Capo IV. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143 Doveri reciproci dei coniugi
1. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedelta' e dell'assistenza.
Art. 144 Potesta' maritale
1. Il marito e' il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed e' obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.
Art. 145 Doveri del marito
1. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di se' e di somministrarle tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.
2. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.
Art. 146 Abbandono del domicilio coniugale
1. L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie e' sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi.
2. Puo' inoltre l'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte dei frutti dei beni parafernali.
Art. 147 Doveri verso i figli
1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.
2. L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale....
Art. 148 Concorso negli oneri
1. L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.
2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimita'.
Capo V. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
1. Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.
2. La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.
Art. 150 Separazione personale
1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.
Art. 151 Cause di separazione personale
1. La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
2. Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.12a
Art. 152 Separazione per condanna penale
1. La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.
Art. 153 Separazione per non fissata residenza
1. La moglie puo' chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.
Art. 154 Riconciliazione
1. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta.