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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 576 Successione dei soli figli naturali

1. In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredita'.

Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

1. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.15

Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale

1. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.

2. Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.

3. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.

Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori

1. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.

2. Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili

1. Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare e' determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e della qualita' degli eredi. L'assegno non puo' in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

Capo III. Della successione del coniuge

Art. 581 Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali

1. Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredita'.

2. L'usufrutto e' della meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

3. I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 547.

Art. 582 Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle

1. Se il coniuge concorre con figli naturali, gli e' devoluto in proprieta' il terzo dell'eredita'.

2. Al coniuge e' devoluta meta' dell'eredita', se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra meta' e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredita'.

Art. 583 Concorso del coniuge con altri parenti

1. Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, l'eredita' si devolve al coniuge per tre quarti.

2. Al coniuge si devolve tutta l'eredita', se mancano parenti successibili entro il quarto grado.

Art. 584 Successione del coniuge putativo

1. Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

2. Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 585 Esclusione del coniuge dalla successione

1. E' escluso dalla successione il coniuge contro cui e' stata pronunziata sentenza di separazione personale passata in giudicato.

2. Questa esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunziata per colpa di entrambi coniugi.

Capo IV. Della successione dello Stato

Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato

1. In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.

2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Titolo III. Delle successioni testamentarie

Capo I. Disposizioni generali

Art. 587 Testamento

1. Il testamento e' un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

2. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita' o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita' di legatario.

2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco

1. Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.

Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

1. La nullita' della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita', ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Capo II. Della capacita' di disporre per testamento

Art. 591 Casi d'incapacita'

1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

2. Sono incapaci di testare:

  1. 1) coloro che non hanno compiuto l'eta' di diciotto anni;

  2. 2) gli interdetti per infermita' di mente;

  3. 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci d'intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

3. Nei casi d'incapacita' preveduti dal presente articolo il testamento puo' essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Capo III. Della capacita' di ricevere per testamento

Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili

1. Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

2. I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere piu' di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.22

Art. 593 Figli naturali non riconoscibili

1. Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili.
Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'.22

2. Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere piu' del terzo della eredita'. L'eccedenza e' attribuita al coniuge.22

3. I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

4. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.22

Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti

1. I figli naturali non riconoscibili e quelli non riconosciuti, quando ricorrono le ipotesi prevedute dall'articolo 279, e il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire, nei confronti degli eredi o dei legatari a cui e' attribuita per testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Art. 595 Coniuge del binubo

1. Il coniuge del binubo non puo' ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, piu' di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

2. L'eccedenza di cui e' stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.

Art. 596 Incapacita' del tutore e del protutore

1. Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento e' fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

2. Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che e' ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.