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Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 14/12/1974 (Rv. 372953 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA - PRECISAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO IN RIDUZIONE DELL'APPARTENENZA AL PATRIMONIO EREDITARIO DI UN DETERMINATO BENE POSSEDUTO DAL LEGITTIMARIO AGENTE IN RIDUZIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372953-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA - PRECISAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO IN RIDUZIONE DELL'APPARTENENZA AL PATRIMONIO EREDITARIO DI UN DETERMINATO BENE POSSEDUTO DAL LEGITTIMARIO AGENTE IN RIDUZIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di cio che e stato donato in vita a cio che e rimasto al momento della morte e l'imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'Azione di riduzione per lesione di legittima; di conseguenza, la precisazione da parte del convenuto in riduzione che un determinato bene, posseduto dal legittimario, fa parte del patrimonio ereditario, non costituisce una domanda, ma una deduzione difensiva relativa ai presupposti dell'Azione di riduzione e come tale puo essere formulata per la prima volta anche in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)