Sez. 1 - , Ordinanza n. 17808 del 03/07/2019 (Rv. 654538 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | - Privilegio speciale del venditore ex art. 2762 cod. civ. - Revocabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, comma 2, l.fall., secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti "costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati", si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di volontà delle parti e non per diretta volontà della legge.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2762
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)