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Sez. U, Ordinanza n. 503 del 17/01/2002 (Rv. 551632 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551632-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

A seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ. (ex lege 353/1990), il disposto dell'art. 41 stesso codice deve essere interpretato nel senso che il regolamento di giurisdizione deve ritenersi ammissibile tutte le volte in cui la giurisdizione del giudice italiano sia stata affermata dal giudice del merito in via meramente delibativa ed incidentale, nell'ambito di un provvedimento meramente ordinatorio (nella specie, riunione di due procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice), onde non sia ancora intervenuta una sentenza sulla giurisdizione, ostativa, come tale, all'ammissibilità del regolamento preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)