Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015 (Rv. 634428 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Omesso esame di una censura da parte del giudice d'appello - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Limiti - Motivazione logicamente incompatibile con la domanda - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la conferma, da parte del giudice d'appello, della inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di diniego del rimborso, equivalesse, implicitamente, a ritenere l'atto stesso come legittimamente emesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)