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Sez. 3, Sentenza n. 14330 del 02/11/2000 (Rv. 541320 - 01)

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI | Cose da consumare - Vizi - art. 1495 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541320-01

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI

In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare (nel caso di specie il caffè) è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 cod. civ.. È quindi applicabile, per l'operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 cod. civ. con l'onere della denunzia dei vizi entro cinque giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)