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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 (Rv. 656802 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Giudice di merito - Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2020-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656802-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)