Sez. 3, Sentenza n. 7131 del 04/05/1999 Ud. (dep. 07/06/1999) Rv. 213739 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Dominio evidente dello Stato sul sottosuolo archeologico - Possesso di beni archeologici - Obbligo di provare la legittima provenienza - Esclusione - Ragione - Fattispecie: furto archeologico e colpevolezza fondata anche su altra autonoma motivazione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, che si esprime nell'appartenenza allo Stato delle cose d'interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero a seguito di ricerche od opere in genere (appartenenza peraltro già affermata in precedenza dalla legge 20 giugno 1909 n. 364), non può desumersi che i privati proprietari, possessori, detentori di beni archeologici, a cui carico non è stato posto onere alcuno circa il possesso, e che la legge considera per porre vincoli sui loro beni, la cui culturalità raggiunga un certo grado, o per espropriarli, siano dalla legge stessa considerati tali solo se forniscono la prova della legittimità della loro proprietà, del loro possesso, della loro detenzione. (Fattispecie relativa a furto di cose d'antichità e d'arte, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito si era basato sulla mancata prova, da parte del possessore, della legittimità del possesso stesso, rigettando peraltro il ricorso in quanto la decisione era sorretta in modo autonomo da altre considerazioni che conducevano alla delittuosità dell'impossessamento ed in cui il giudice aveva evidenziato, a chiusura del costrutto probatorio, la omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)