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Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud. (dep. 12/06/2020) Rv. 279555 - 10

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Accordo corruttivo - Condotta del terzo meramente esecutiva - Concorso nel reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279555-10

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)