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Sez. T, Ordinanza n. 25790 del 22/09/2025 (Rv. 676614-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione cd. "prima casa" - Immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso - Mancata attribuzione di categoria catastale consona alla destinazione abitativa - Conseguenze - Revoca del beneficio - Trasferimento della residenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676614-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di imposta di registro, costituisce circostanza idonea a giustificare la revoca dell'agevolazione "prima casa" ex art. 1, Parte I, Nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'acquisto di un immobile in corso di costruzione da destinarsi ad abitazione non di lusso, la mancata attribuzione allo stesso, nel termine di legge, di una categoria catastale idonea a ricondurlo alla destinazione abitativa, nonostante l'effettivo trasferimento della residenza.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)