Sez. 1, Sentenza n. 2471 del 10/02/2004 (Rv. 570012 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Sopravvenienza dell'art. 5 legge n. 385 del 1980 - Portata - Potere di proroga entro nuovi limiti temporali - Provvedimento relativo della P.A. - Necessità - Contenuto - Effetto automatico della nuova legge - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 385 del 1980 (che, nel dichiarare provvisoriamente ancora applicabili i criteri di determinazione dell'indennità stabiliti per le aree edificabili dalla legge n. 10 del 1977, ritenuti illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, ha disposto la proroga di un anno dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 purché ancora in corso alla data di detta entrata in vigore) attribuisce all'Amministrazione il potere di prorogare il termine della disposta occupazione temporanea entro i nuovi limiti temporali, ma la proroga deve essere disposta con apposito provvedimento evidenziante le ragioni che impongono il protrarsi della situazione di compressione del diritto del proprietario, senza che possa configurarsi come effetto automatico della nuova legge.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)