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Sez. 3, Sentenza n. 32179 del 06/06/2007 Cc. (dep. 07/08/2007) Rv. 237324 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Pene inflitte per il reato di detenzione di materiale pornografico di natura reale di cui all'art. 600 quater cod. pen. - Applicabilità dell'indulto - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237324-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

L'indulto previsto dall'art. 1, comma secondo, n. 16, della L. 31 luglio 2006, n. 241, non si applica alle pene inflitte per il delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater, cod. pen., in quanto la limitazione dell'esclusione del beneficio dell'indulto alla sola ipotesi aggravata costituita dalla detenzione di materiale pornografico di ingente quantità, prevista nell'art. 600 quater, comma secondo, cod. pen., deve essere riferita alla sola fattispecie di reato costituita dalla detenzione di materiale pornografico di natura virtuale prevista dall'art. 600 quater n. 1, cod. pen., e non anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico di natura reale contemplata dall'art. 600 quater, cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 2 n. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)