Sez. 1, Sentenza n. 2410 del 14/04/1980 (Rv. 406118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - NEL CASO DI OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - NEL CASO DI OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - INAMMISSIBILITA.*
L'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia non consente l'Esercizio dei poteri di correzione da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 384, secondo comma, cod proc civ, in quanto tale potere puo essere esercitato solo per ovviare agli errori di diritto della motivazione, mentre l'assenza completa di motivazione non consente di accertare se la pronunzia sul punto sia stata motivata da ragioni di diritto o da ragioni di fatto: pertanto il giudice di legittimita, in tale ipotesi, non puo sostituirsi a quello di merito nell'esame di una tesi prospettata da una delle parti e da detto giudice completamente trascurata. (Conf 2735/73, mass n 366247).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)