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Sez. 1, Ordinanza n. 5896 del 16/03/2026 (Rv. 678179-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE | Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678179-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Cod. Civ. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)