Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024 (Rv. 670416-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento irrogato dall'appaltatore - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d, della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità all'appaltante-utilizzatore - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)