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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996

Testo vigente

Art. 14

1. Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoche' le autorita' competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.

LEGGE APPLICABILE

Art. 15

1. Nell'esercizio della. competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorita' degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui e' sopravvenuto il cambio e' la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.

Art. 16

1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilita' genitoriale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilita' genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore.

3. La responsabilita' genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.

4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilita' genitoriale ad una persona cui tale responsabilita' non fosse gia' stata attribuita e' regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 17

1. L'esercizio della responsabilita' genitoriale e' regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, e' regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 18

1. La responsabilita' genitoriale prevista all'art. 16 potra' essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.

Art. 19

1. Non puo' essere contestata la validita' di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualita' di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto e' stato concluso ne' puo' essere invocata la responsabilita' del terzo per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualita' di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilita' genitoriale era regolata da tale legge.

2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Art. 20

1. Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano e' quella di uno Stato non contraente.

Art. 21

1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'art. 16 e' quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, e' applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non e' riconosciuta applicabile, la legge applicabile e' quella designata dall'art. 16.

Art. 22

1. La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo puo' non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Art. 23

1. Le misure adottate dalle autorita' di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento puo' essere negato:

  1. a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorita' la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;

  2. b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilita' di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;

  3. c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilita' genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilita' di essere sentita;

  4. d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore;

  5. e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;

  6. f) qualora la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata.

Art. 24

1. Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata puo' chiedere alle autorita' competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente.

2. La procedura e' regolata dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 25

1. L'autorita' dello Stato richiesto e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorita' dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 26

1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.

2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.

3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'art. 23, paragrafo 2.

Art. 27

1. Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorita' dello Stato richiesto non procedera' ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

Art. 28

1. Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorita'. L'esecuzione delle misure avviene confoiniemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

COOPERAZIONE

Art. 29

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.

2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unita' territoriali autonome e' libero di designare piu' di un'Autorita' centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facolta' designa l'Autorita' centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verra' poi trasmessa all'Autorita' centrale competente all'interno dello Stato.

Art. 30

1. Le Autorita' centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorita' competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.

2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.

Art. 31

1. L'Autorita' centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

  1. a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;

  2. b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalita' analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione;

  3. c) aiutare, su richiesta di un'autorita' competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Art. 32

1. Su richiesta motivata dell'Autorita' centrale o di un'altra autorita' competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorita' centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova puo', o direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri enti,

  1. a) fornire un rapporto sulla situazione del minore;

  2. b) chiedere all'autorita' competente del suo Stato di esaminare l'opportunita' di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

Art. 33

1. Quando l'autorita' competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorita' centrale o un'altra autorita' competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.

2. La decisione sul collocamento o l'assistenza puo' essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorita' centrale o un'altra autorita' competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Art. 34

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorita' competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorita' di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

2. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorita' centrale.