Sez. 1, Sentenza n. 23009 del 09/12/2004 (Rv. 578687 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Intimazione di allontanamento adottata dal questore - Impugnabilità assieme al decreto di espulsione - Esclusione - Convalida - Necessità - Esclusione - Fondamento (anche in relazione alla possibile disapplicazione in sede penale).
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'intimazione di allontanamento entro cinque giorni, adottata dal questore nei confronti dello straniero ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 13 legge n. 189 del 2002, non può essere sottoposta al sindacato del giudice dell'opposizione all'espulsione, non esistendo alcun nesso di strumentalità necessaria rispetto alla stessa espulsione e non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge (art. 13 e 13 bis D.Lgs. cit.); né essa comporta l'adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive (artt. 14, nonché 13, comma quinto bis, D.Lgs. cit., introdotto dal D.L. n. 51 del 2002, conv. in legge n. 106 del 2002 e dichiarato incostituzionale "in parte qua" da Corte cost. n. 222 del 2004, e art. 1 D.L. n. 241 del 2004), non incidendo sulla libertà personale dell'espulso. Il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l'intimazione in discorso è demandato, invece, al giudice penale allorché conosca dell'imputazione ascritta all'espulso che si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato in violazione dell'ordine dato dal questore (art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. cit.), ben potendo quindi quel giudice disapplicare l'atto presupposto illegittimamente assunto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1992 num. 286 art. 13 bis, Decreto Legisl. 25/07/1992 num. 286 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)