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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività edilizia posta in essere sulla base di permesso comunale - Controversia avente ad oggetto la riduzione in pristino per violazione delle distanze - Chiamata in causa in manleva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668706-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In caso di attività edilizia svolta sulla base di permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 33 com. 1 lett. F, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)