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Sez. 2, Sentenza n. 1539 del 08/06/1963 (Rv. 262292 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DUPLICITA DI FASE - PASSAGGIO AUTOMATICO ALLA FASE DI MERITO - ISTANZE POSSESSORIE PREVISTE OLTRE IL TERMINE ANNUALE - DECADENZA - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELL'ISTANZA DI MERITO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262292-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DUPLICITA DI FASE - PASSAGGIO AUTOMATICO ALLA FASE DI MERITO - ISTANZE POSSESSORIE PREVISTE OLTRE IL TERMINE ANNUALE - DECADENZA - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELL'ISTANZA DI MERITO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sulla denuncia di nuova opera si scinde in due fasi, la prima a cognizione sommaria, tendente all'adozione, da parte del pretore, di eventuali provvedimenti di carattere cautelare e provvisorio, la seconda, consistente in un ordinario giudizio di merito, rivolta all'accertamento della legittimita dell'opera ed alla conseguenziale emanazione di provvedimenti definitivi sulla sorte della medesimà per il passaggio dalla prima alla seconda fase non e necessaria la proposizione di apposita domanda, costituendo il giudizio di merito la naturale e necessaria prosecuzione di quello cautelare precedentemente svoltosi. D'altra parte, le istanze di merito, se non risultino esplicitamente proposte con il ricorso introduttivo, vanno desunte, con indagine interpretativa, da tutto il complesso delle allegazioni, ragioni e conclusioni del denunciante, e la mancata proposizione delle istanze di merito con l'atto introduttivo della lite non ne determina l'inammissibilita, potendo il giudice imporre alle parti di ovviare all'omissione stessa con successive deduzioni. Data la rilevata complementarita della fase di merito rispetto a quella cautelare, le istanze possessorie di merito, pur se precisate oltre il prescritto termine annuale (artt 1168 e 1170 cod civ), non possono ritenersi colpite da decadenza quando l'iniziale richiesta di provvedimenti provvisori risulti formulata entro il termine stesso. L'individuazione, poi, dell'Azione asperita dal denunciante, basandosi su indagine interpretativa, sfugge al Sindacato di legittimita quando risulti sorretta da motivazione logicamente coerente ed immune da errori di diritto. (V 889/63, 1928/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)