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Sez. 5, Sentenza n. 6462 del 04/11/2004 Ud. (dep. 22/02/2005) Rv. 231393 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prestazione di fideiussione - Integrazione della distrazione di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall. - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231393-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, integra la distrazione rilevante ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall. la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell'attività sociale, con il quale l'amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che ha ritenuto la sussistenza della distrazione nella condotta dell'imputato che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, aveva firmato tre fideiussioni senza alcun corrispettivo per la società che egli amministrava e senza convocare l'assemblea dei soci).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)