diritto.io

Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Art. 234

1. Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

2. Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati o salariati.

Capo 3°. Disposizioni comuni al segretario comunale, al segretario provinciale e agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi .

Art. 235

1. Per l'ammissione e promozione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, e' richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 236

1. Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parita' di merito:

  1. 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

  2. 2) i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

  3. 3) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

  4. 4) i feriti in combattimento nonche' quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

  5. 5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;

  6. 6) i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

  7. 7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

  8. 8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

  9. 9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui e' indetto il concorso;

  10. 10) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perche' non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volonta';

  11. 11) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

2. Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresi', ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.

3. Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

4. In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

5. Quando la precedenza non puo' essere stabilita in base alle norme suindicate per parita' di requisiti, essa e' determinata dalla eta'.

Art. 237

1. Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai segretari provinciali ed all'altro personale delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonche' delle aziende municipalizzate in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonche' degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti per la causa nazionale iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dall'evento che fu causa della ferita, degli squadristi e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

2. Sono estese, altresi', al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato ad operazioni militari, entro il periodo 6 maggio 1936-XIV - 31 luglio 1939-XVII, nonche' agli orfani ed altri congiunti decaduti ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

3. Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 e quello trascorso in servizio militare prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e durante le operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e' computato in aumento al servizio di ruolo per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianita' richiesti per la promozione dal grado iniziale, VIII o VII per i segretari comunali e IV per i segretari provinciali, a quello immediatamente superiore.

Art. 238

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneita' alle nomine.

2. La nomina dei vincitori e' fatta secondo l'ordine della graduatoria.

3. La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

4. Se, per altro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

5. Tale facolta' non puo' essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

6. La stessa norma si applica anche per i concorsi ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera di segretario comunale, la disposizione di cui all'articolo 181.

Art. 239

1. Il segretario comunale e il segretario provinciale, nonche' gli impiegati e salariati dei Comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facolta', entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facolta' deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.

2. La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.

Art. 240

1. I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale, non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del Comune o della Provincia.

Art. 241

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale, nonche' di impiegato e salariato dei comuni, delle Provincie e dei Consorzi, e' incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

2. Qualora ricorrano speciali motivi, il Ministro per l'interno o il Prefetto, a seconda che trattisi di segretari comunali e provinciali o degli altri impiegati dei comuni e delle Provincie, possono tuttavia, sentita l' Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o altri enti pubblici locali.

3. Salvo il disposto dell'art. 218, con la qualita' di segretario comunale o di segretario provinciale, nonche' di impiegato o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi e', altresi', incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le societa' costituite a fine di lucro.

4. Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Ministro per l'interno per i segretari comunali e per i segretari provinciali e del Prefetto per gli altri impiegati e salariati, far parte dell'amministrazione di societa' cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

5. Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

6. Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attivita' che, a giudizio del Ministro per l'interno per i primi, ed a giudizio del Capo dell'Amministrazione per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro della Amministrazione stessa.

7. Il Capo dell'Amministrazione e' responsabile per la omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti che siano venuti a sua conoscenza.11

Art. 242

1. Gli stipendi del segretario comunale e del segretario provinciale, nonche' degli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, sono pagati a rate mensili posticipate.

2. Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, puo' deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 243

1. L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

2. Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.

3. L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette.

Art. 244

1. Al segretario comunale, al segretario provinciale, nonche' agli impiegati o salariati del comune, della provincia o dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 DICEMBRE 1946, N. 531.

Art. 245

1. Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli Istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n 577 e del R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennita' da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.

2. Salvo quanto e' disposto dalle norme sull'ordinamento degli Istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualita' di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facolta' sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1613.

Art. 246

1. Il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' l'impiegato o salariato del comune, della provincia e del consorzio chiamati, a far parte della Commissione di disciplina, decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 247

1. Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previi i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennita' alcuna.

2. Il licenziamento e' disposto per il segretario comunale e per il segretario provinciale dal Ministro per l'interno, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.

3. Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati o salariati del comune, della provincia, e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

  1. a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;

  2. b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.

4. In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, il segretario, l'impiegato o salariato e' sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

5. Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.47

Art. 248

1. Il segretario comunale, il segretario provinciale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.

2. Per i segretari comunali e per i segretari provinciali la dispensa e' decretata dal Ministro per l'interno e per gli altri impiegati e salariati e' decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

3. Il provvedimento di dispensa e' definitivo.

Art. 249

1. Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

2. La sospensione e' applicata dal Ministro per l'interno per il segretario comunale e per il segretario provinciale e dal Capo della amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

3. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

4. La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianita' perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

5. All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

6. Il segretario, impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 250

1. Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

2. Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.

3. La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.

Titolo VI. Della responsabilita' degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico.

Art. 251

1. Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio e' considerato, per questo solo fatto, contabile ed e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.37

Art. 252

1. Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

2. Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.

3. Gli amministratori incorrono, altresi', nella responsabilita' di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

Art. 253

1. Gli amministratori incorrono nelle responsabilita' di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilita' si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'amministrazione.

2. Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.

3. I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarita' sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'Interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilita', riferendone al Ministero dell'Interno.

Art. 254

1. Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti:

  1. 1) per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni od appalti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

  2. 2) per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.