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Sez. 5, Sentenza n. 1106 del 28/10/1971 Ud. (dep. 29/11/1971) Rv. 119420 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CHE ORDINA L'ESECUZIONE DEL DECRETO - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE E A FAR CONOSCERE AL GIUDICE L'IMPEDIMENTO - FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO - RITARDO DOVUTO ALLA NEBBIA ED A DIFFICOLTA DI TRAFFICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119420-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CHE ORDINA L'ESECUZIONE DEL DECRETO - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE E A FAR CONOSCERE AL GIUDICE L'IMPEDIMENTO - FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO - RITARDO DOVUTO ALLA NEBBIA ED A DIFFICOLTA DI TRAFFICO - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, non puo trovare rigida applicazione l'ultimo capoverso dell'art 498 cod proc pen, il quale dispone che nei giudizi contumaciali la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida i giudizi stessi. Tuttavia, perche tale prova tardiva possa avere giuridica Rilevanza, determinando l'annullamento della sentenza che ha ordinato l'esecuzione del decreto, deve risultare rigorosamente accertato che la mancata comparizione fu dovuta a caso fortuito od a forza maggiore, ossia che la condotta dell'opponente fu in proposito esente da qualsiasi colpa, anche lieve, per aver egli adottato tutte le necessarie provvidenze non solo per essere presente all'udienza, ma anche per portare tempestivamente a conoscenza del giudice l'impedimento verificatosi. (fattispecie in cui l'opponente giunse in pretura con il ritardo di un'ora, per aver trovato, sulla strada che percorreva in automobile fitta nebbia). (V 115642, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)