Sez. L, Sentenza n. 10886 del 05/10/1992 (Rv. 478777 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere | Infortunio non indennizzabile seguito da un secondo infortunio indennizzabile - Liquidazione della rendita in relazione all'inabilità permanente complessiva - Presupposto - Esame del secondo infortunio compiuto anteriormente a quello del primo - Incidenza inabilitante di quest'ultimo - Rilevanza - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere
Nell'ipotesi in cui ad un infortunio dal quale sia residuata un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento abbia fatto seguito un nuovo infortunio, l'applicabilità della norma dell'art. 80, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - con la conseguente liquidazione della percentuale anzidetta) - presuppone che la disamina (da parte dell'I.N.A.I.L.) dei due infortuni rispetti la successione cronologica degli stessi; tale applicabilità è perciò esclusa qualora il secondo dei detti infortuni, ritenuto indennizzabile, sia stato esaminato prima di quello più remoto, determinativo di un'inabilità inferiore alla soglia legale, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'incidenza inabilitante del primo infortunio può assumere rilievo solo nell'ambito di una domanda (da proporsi dall'interessato) di revisione, ai sensi dell'art. 83 del citato d.P.R., della rendita accordata in relazione all'ultimo infortunio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)