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Sez. 3, Sentenza n. 908 del 06/12/1982 Ud. (dep. 01/02/1983) Rv. 157217 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA CONCESSIONE - CONCETTO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LAVORI DI COMPLETAMENTO - PERMANENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1982-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157217-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA CONCESSIONE - CONCETTO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LAVORI DI COMPLETAMENTO - PERMANENZA DEL REATO.*

In tema di abusi edilizi, ai fini del concetto di ultimazione dei lavori, non basta che siano portate a compimento le strutture essenziali della costruzione ma occorre, altresì, che non si rendano necessari ulteriori lavori di completamento. L'attività criminosa permane anche in tal caso, realizzandosi lo scopo economico-sociale in modo non conforme con la tutela degli interessi pubblici connessi alla disciplina del territorio. La tecnica moderna consente, infatti, di poter realizzare in tempi anche molto brevi le strutture essenziali di un manufatto (che in termini economici rappresentano soltanto una parte del costo complessivo) lasciandosi ad un momento successivo il completamento (pavimenti, servizi, intonacatura, ecc.). (Conf mass n 141892; (Conf mass n 147011).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)