Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 02/04/1996 Cc. (dep. 19/04/1996) Rv. 204404 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena | Concorso di circostanze ad effetto speciale - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena
La disposizione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., che prevede la facoltà del giudice, nel concorso di più circostanze ad effetto speciale, di aumentare la pena stabilita per la circostanza più grave, attiene esclusivamente alla concreta entità del trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di merito, mentre la disciplina della determinazione della pena ex art. 278 cod. proc. pen., siccome ricollegata a esigenze di cautela di natura processuale, è in grado di assicurarne la realizzazione solo attraverso il sistema di calcolo ivi considerato. E invero la circostanza aggravante ad effetto speciale resta ontologicamente tale anche se la norma penale, per ragioni di mitigazione punitiva, attribuisce al giudice la facoltà di aumentare solo fino a un terzo la pena stabilita per la circostanza più grave o di pari gravità. Ne consegue che, ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., deve tenersi conto di tutte le eventuali circostanze ad effetto speciale, e non soltanto della più grave di esse. (Fattispecie relativa a reato di estorsione pluriaggravata a norma degli artt. 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)