Sez. L, Sentenza n. 1526 del 01/02/2003 (Rv. 560215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamenti adottati per ragioni obbiettive dell'azienda - Mancato superamento dei limiti quantitativi per la qualificazione quali licenziamenti collettivi - Regole sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - Applicabilità - Conseguenze - Iniziale intenzione del datore di lavoro di procedere a un licenziamento collettivo non realizzata - Applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Nel caso in cui il datore di lavoro, adducendo una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ponga in essere alcuni licenziamenti senza superare la soglia quantitativa (di cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni) prevista dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991, gli stessi devono essere qualificati alla stregua di licenziamenti plurimi per ragioni obiettive dell'azienda, disciplinati dalle regole sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, e quindi la loro legittimità resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica. Pertanto, ove l'iniziale intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento di più di cinque dipendenti non si realizzi a seguito di ripensamento dello stesso datore di lavoro, l'eventuale licenziamento di un numero inferiore di dipendenti comporta comunque la qualificazione degli stessi come individuali, con la conseguente applicazione della disciplina dettata per questi ultimi e non di quella prevista per i licenziamenti collettivi.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)