Sez. 1, Sentenza n. 69 del 15/01/1985 (Rv. 438273 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - ACQUISTO PRECEDENTE CON PAGAMENTO DI IMPOSTA DI REGISTRO O DI SUCCESSIONE - VALORE VENALE - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO AL VALORE DICHIARATO OD ACCERTATO AI FINI DELLE PREDETTE IMPOSTE - OBBLIGATORIETÀ - VALORE FISSATO CON CRITERI DI FAVORE PER IL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI CONDONO TRIBUTARIO - RILEVANZA.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - ACQUISTO PRECEDENTE CON PAGAMENTO DI IMPOSTA DI REGISTRO O DI SUCCESSIONE - VALORE VENALE - IRRILEVANZA - RIFERIMENTO AL VALORE DICHIARATO OD ACCERTATO AI FINI DELLE PREDETTE IMPOSTE - OBBLIGATORIETÀ - VALORE FISSATO CON CRITERI DI FAVORE PER IL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI CONDONO TRIBUTARIO - RILEVANZA.*
Per la Determinazione dell'imponibile assoggettato ad INVIM, il valore iniziale di un immobile, in correlazione di un precedente acquisto che abbia comportato il pagamento d'imposta di registro o di successione, va individuato, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, e con la sola eccezione espressamente contemplata dei fondi rustici, a prescindere dal valore venale e con esclusivo riferimento al valore dichiarato od accertato ai fini delle suddette imposte di registro o di successione, indipendentemente dal fatto che tale ultimo valore sia stato a suo tempo fissato con criteri di favore per il contribuente, come nel caso di applicazione del condono tributario di cui all'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)