Sez. 3, Sentenza n. 24012 del 16/11/2011 (Rv. 620444 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetti a proroga - Stipulazione di un nuovo contratto ex art. 67 della legge - Sottrazione del rapporto locatizio alla disciplina transitoria - Disciplina di cui all'art. 34 in materia di determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Applicabilità - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, con riguardo ad un contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, qualora le parti si siano avvalse della facoltà, prevista dall'ultimo comma dell'art. 67 della suddetta legge, di stipulare, prima delle scadenze previste dai due commi precedenti, un nuovo contratto, secondo le disposizioni del Capo secondo, Titolo primo, della legge (artt. 27- 42), sottratto alla disciplina transitoria, trova applicazione, alla cessazione del rapporto, la norma di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, che risulterà dovuta in ragione di diciotto mensilità dell'ultimo canone e non in ragione di ventuno mensilità, ex art. 69 della legge stessa.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)